(Risoluzione Agenzia delle Entrate 21 ottobre 2002, n. 330/E): la risoluzione fornisce chiarimenti relativamente alla corretta applicazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini Irap, dell'erogazione di contributi in conto esercizio da parte di un ente locale, a copertura degli oneri per il personale.
In particolare, sono fornite precisazioni in merito ai contributi ricevuti annualmente da una società per azioni esercente il trasporto pubblico locale per il ripianamento delle perdite ed in conto esercizio, che ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, sono esclusi dalle imposte dirette.
L'Agenzia delle Entrate evidenzia che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. n. 446/1997, ai fini della determinazione della base imponibile Irap concorrono anche i contributi erogati a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, tra i quali l'articolo 11, comma 1, lettera b dello stesso D.Lgs. annovera "i costi relativi al personale". Inoltre, con risoluzione del 28 gennaio 2000, n. 8/E e successiva circolare del 26 luglio 2000, n. 148/E, è stato precisato che "la correlazione richiesta dalla norma deve essere diretta e tale da individuare e vincolare in modo preciso ed inequivocabile la destinazione del contributo erogato. Deve sussistere cioè un rapporto nessiologico - reso esplicito dalla legge istitutiva - tra la somma erogata a titolo di contributo e il corrispondente componente negativo. Per converso, non rientrano nella previsione esentativa i contributi la cui quantificazione viene meramente parametrata a determinati elementi negativi", ancorché non deducibili.
Pertanto l'erogazione di contributi in conto esercizio da parte di un ente locale, a copertura degli oneri per il personale, può essere esclusa dalla base imponibile Irap solo se direttamente correlata alla spesa che non è ammessa in deduzione. Nel caso esaminato nella risoluzione, la legge che determina l'entità del contributo erogabile annualmente, non collega tale erogazione con un costo specifico, e il costo del personale costituisce solo uno dei parametri sui quali viene calcolato l'ammontare dell'agevolazione; pertanto, il contributo non può essere escluso dalla base imponibile Irap.