(Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 maggio 2002, n. 156/E). L'Agenzia delle Entrate ha precisato che sono soggette all'imposta di bollo, fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 3 della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 (approvata con D.M. 20 luglio 1992), le istanze presentate dai cittadini interessati alle Amministrazioni Comunali al fine di ottenere un provvedimento autorizzativo di passo carrabile (e del cartello segnaletico "passo carrabile"), rilasciato dall'amministrazione ai sensi degli articoli 22, 26 e 27 del D.Lgs. 285/1992 e dell'articolo 46 del Regolamento di esecuzione n. 495/1992.
Viene, inoltre, precisato che anche l'autorizzazione per la regolarizzazione dei passi carrabili va assoggettata, fin dall'origine, al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 4 della citata tariffa, che include tra quelli assoggettabili a tributo "gli atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta".
L'Agenzia delle Entrate ricorda che, per gli atti e documenti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, le relative marche devono essere annullate, con inchiostro o matita copiativa - mediante perforazione o apposizione, parte su ciascuna marca e parte sul foglio, della firma (di una delle parti), o della data o di un timbro (articolo 12 del D.P.R. 642/1972) - dal soggetto o da uno dei soggetti che hanno formato gli atti o documenti (pubblico ufficiale, funzionari delle pubbliche amministrazioni, parti interessate). In casi particolari, nelle singole voci della tariffa è espressamente indicato l'organo preposto all'annullamento.