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Imposta di bollo - Contributo unificato dovuto sugli atti - contenzioso tributario e ricorso in cassazione

Data pubblicazione : 28/10/2002

(Risoluzione Agenzia Entrate 1° ottobre 2002, n. 315/E): la risoluzione fornisce chiarimenti in merito alla nuova disciplina del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari introdotta dal D.L. 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni con L. 10 maggio 2002, n. 91, e prevista dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
L'articolo 261 del citato Testo Unico stabilisce che, al ricorso per Cassazione e al relativo processo, si applichi la disciplina prevista dal Testo Unico stesso per il processo civile. Il procedimento tributario, come precisato anche dalla circolare dell?Agenzia delle Entrate 14 agosto 2002, n. 70/E, nonostante si svolga dinanzi ad un giudice speciale (con regole particolari nelle prime due fasi), si unifica con il procedimento ordinario civile per la fase di legittimità.
Quindi, per quanto riguarda le spese processuali, il contributo unificato previsto per il procedimento civile ed amministrativo, si applica anche per il ricorso in Cassazione avverso le sentenze delle Commissioni TributarieRegionali (ovvero, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, delle Commissioni Tributarie di secondo grado). Di conseguenza, anche nel processo tributario rileva la natura residuale dell' imposta di bollo in materia di atti giudiziari, che rimane generalmente dovuta quando non opera il contributounificato.
Pertanto la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 1° ottobre 2002, n. 315/E precisa, in particolare, che:

  • la richiesta della copia autentica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale (ovvero, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di secondo grado) o Centrale, inoltrata alla Segreteria della commissione, non è soggetta all?imposta di bollo, in quanto tale copia risulta necessaria alla costituzione nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, a pena di improcedibilità ai articolo 369, comma 2, n. 2, del codice di procedura civile;
  • per l 'istanza per la trasmissione del fascicolo (ai sensi dell'articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile) alla Cancelleria della Corte di Cassazione non è dovuta l'imposta di bollo, in quanto tale atto è considerato "necessario" e "doveroso", anche se la sua omissione non comporta una diretta improcedibilità;
  • la procura speciale alle liti conferita con atto separato notarile, che deve essere depositata, a pena di improcedibilità, all'atto della costituzione in giudizio, non sconta l?imposta di bollo, indipendentemente dalla sua forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata).