Con la risoluzione 6 giugno 2002, n. 173/E, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento ai fini Iva applicabile all'attività di costruzione e gestione di un fabbricato da destinare ad autoparcheggio (silos-parking) e sulla detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati per la realizzazione dell'opera.
In particolare, viene precisato che la costruzione del fabbricato rientra tra le opere assimilate a quelle di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 11 della L. 122/1989 (cd. legge "Tognoli"); pertanto al relativo contratto di appalto è applicabile l'Iva con l?aliquota del 10%, ai sensi del n. 127-septies), Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, è da assoggettare ad Iva la successiva cessione di parte del fabbricato (da utilizzare sia per parcheggi, sia per attività commerciale) a terzi mediante contratti di diritto privato, in quanto in tal caso l'attività del Comune si concretizza nell?esercizio di impresa.
Sono soggetti ad Iva anche i canoni di gestione in concessione che il Comune riscuote dall'attività di gestione da parte di terzi dell'autoparcheggio di proprietà comunale solo se l'attività venga resa in regime di diritto privato (ad es. contratti di locazione, uso e appalto), in quanto solo in tal caso si concretizza per il Comune l'esercizio di impresa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 633/1972.
Invece, come già chiarito con la risoluzione 14 dicembre 2001, n. 210/E, tali canoninon sono soggetti ad Iva se la gestione del parcheggio di proprietà comunale viene affidata a terzi in regime di diritto pubblico, vale a dire con criteri meramente pubblicistico-istituzionali che implicano l'uso da parte del Comune di poteri propri della pubblica autorità.
L'Agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 4, paragrafo 5, della VI Direttiva CEE n. 77/388 del 1977 dispone, tra l'altro, che "Gli Stati, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Se, però, tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza. ...".
La Corte di Giustizia CE, nella sentenza 14 dicembre 2000, n. C-446/98 ha ribadito che "le attività esercitate in quanto pubbliche autorità, ai sensi dell'articolo 4, n. 5, comma 1, della VI Direttiva CEE, sono quelle svolte dagli enti pubblici nell'ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati". Pertanto, affinché una determinata attività resa da un ente pubblico sia esercitata nella veste di pubblica autorità, occorre avere riguardo alle modalità di svolgimento dell'attività previste dall'ordinamento nazionale, per stabilire se tale attività è esercitata nell'ambito del regime giuridico degli enti pubblici o se, viceversa, essa è svolta alle stesse condizioni giuridiche degli operatori economici privati. La citata Corte ha rilevato che i poteri autoritativi dell'ente pubblico consistono, tra l'altro, nell'autorizzare o limitare il parcheggio, o nel sanzionare con ammenda la sosta oltre il tempo autorizzato.
La gestione diretta da parte del Comune degli spazi destinati a parcheggio a pagamento rientra tra le attività implicanti l'uso di poteri autoritativi da parte dell'ente stesso e, pertanto, tale attività non è soggetto ad Iva. La non assoggettabilità ad Iva delle somme incassate dal Comune per la gestione diretta di parcheggi a pagamento è stata ribadita anche dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 6 giugno 2002, n. 174/E, in quanto manca il presupposto soggettivo di imposizione, a causa della natura pubblicistico-istituzionale dell'attività in oggetto.
Infine, in merito alla possibilità di detrarre l'Iva assolta in via di rivalsa sugli acquisti di beni e servizi necessari alla realizzazione delle attività di costruzione e gestione dell'autoparcheggio e utilizzati in modo promiscuo, la risoluzione precisa che la detrazione può essere effettuata nella misura in cui tali beni e servizi vengano utilizzati in operazioni soggette ad Iva ed a condizione che il Comune adotti una contabilità separata per le diverse attività esercitate (commerciali e non).