L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativi all'applicazione dell'Iva ai canoni di gestione in concessione che il Comune riscuote dall'attività di gestione da parte di terzi di un autoparcheggio di proprietà comunale.
La risoluzione precisa che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972, per gli enti pubblici e privati non commerciali o che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di agricole (compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici), si considerano effettuate nell'esercizio di impresa solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole.
Inoltre l'articolo 4, paragrafo 5, della VI Direttiva CEE, esclude che gli enti pubblici possano considerarsi soggetti passivi Iva per le attività o le operazioni che essi esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività e operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni (salvo che il loro mancato assoggettamento non provochi distorsione di concorrenza di una certa importanza).
Quindi le attività poste in essere dall'ente in qualità di pubblica autorità sono fuori dal campo di applicazione dell'Iva, mentre e le attività inquadrabili nella nozione di attività commerciale o agricola rilevano ai fini dell'applicazione dell'Iva. Viene precisato che il carattere di attività esercitata dagli enti pubblici quali "pubbliche autorità" ricorre quando l'attività è svolta da tali enti nell'ambito del regime giuridico loro proprio, ad esclusione, quindi, delle attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati.
Pertanto, se la gestione del parcheggio di proprietà comunale, affidata a terzi con concessione amministrativa, è finalizzata alla tutela di interessi preminentemente pubblici (ad esempio favorire il decongestionamento del traffico o migliorare le condizioni di accessibilità delle aree urbane), essa rappresenta un'attività essenzialmente pubblicistico-istituzionale, che comporta l'uso di poteri propri della pubblica autorità e, come tale, è sottoposta ad un regime di diritto pubblico.
Quindi tale attività non costituisce esercizio di attività commerciale ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 633/1972 e i proventi che il Comune ne consegue non devono essere assoggettati ad Iva.