L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 22.5.2002, n. 150 ha chiarito la portata della "neutralità fiscale" delle operazioni connesse alla trasformazione di un ente pubblico in società per azioni, riconosciuta dall'art. 45, co. 25, L. 23.12.1998, n. 448:
- il principio di "neutralità fiscale" implica, in virtù della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, la non emersione di plusvalenze imponibili all'atto della trasformazione. Ne consegue l 'irrilevanza fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio della società risultante dalla trasformazione e l'obbligo per la stessa di tenere apposito prospetto di riconciliazione dei dati esposti in bilancio e dei corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti e risultanti dalla perizia di stima redatta dalla commissione nominata dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica;
- le riserve in sospensione d' imposta costituite nel bilancio dell'ente pubblico a seguito di contributi ricevuti ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 917/1986, che confluiscono nel capitale sociale della nuova società, comportano il trasferimento del vincolo della sospensione d?imposta su una corrispondente quota del capitale, con obbligo di rappresentazione in nota integrativa e in dichiarazione dei redditi;
le operazioni neutrali sono assistite dal principio di continuità di determinate vicende fiscali. Pertanto ammortamenti anticipati, spese di manutenzione, spese di rappresentanza e plusvalenze rateizzate vanno riportati in capo alla società risultante dalla trasformazione per la parte ancora deducibile e rateizzabile.