N. 800 REG. SENT.

ANNO 2007

n.  1096  Reg. Ric.

Anno 2005

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^ SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1096/2005 proposto da  GUAZZINI GIANFRANCO in proprio e quale Presidente dell’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO nonchè quale Presidente del COMITATO UNITARIO DEI PROFESSIONISTI (CUP), STEFANO BARNI in proprio e quale Presidente dell’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI PRATO, GIORGIO RENIERI in proprio e quale Presidente del COLLEGIO DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI DI PRATO, MASSIMO MANCINI in proprio e quale Presidente dell’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI PRATO, LUIGI SCRIMA in proprio e quale Presidente del CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PRATO, LUIGI BIANCALANI in proprio e quale Presidente dell’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PRATO, MARIO RICCARDO GESTRI in proprio e quale Presidente del COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PRATO, ALFONSO FORNASINI in proprio e quale Presidente del COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PRATO, PAOLO MASSIMO CAPPELLI in proprio e quale Presidente dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO, FRANCO BRUNO CAMPAGNI, ANDREA CARLO BRESCHI, ANTONIO BIAGINI, FRANCESCO DE LUCA, GIUSEPPE MATTERA, BRUNO MORGIGNI, GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA, FRANCO BERNARDINI, EDUARDO COLONNA ROMANO, GIUSEPPA MAZZARA, FRANCESCO D’AMBROSI, GENNARO GALDO, RENATO D’AMBRA, ANDREA LOPS, rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Modena e Anton Ugo Serra ed elettivamente domiciliati in Firenze, via Maggio n. 30;

c o n t r o

COMUNE DI PRATO, in persona del sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaello Gisondi, Paola Tognini ed Elena Bartalesi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. prof. Giuseppe Stancanelli in Firenze, via Masaccio n. ;

A.S.M. – AMBIENTE SERVIZI MOBILITA’ s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Giovannelli ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Firenze, Lungarno Corsini n. 2;

e nei confronti di

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - A.T.O. N.10, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale di Prato 31 marzo 2005 n. 41, recante “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani – Istituzione – Approvazione del Piano finanziario” e dei relativi allegati, nonché della deliberazione del Consiglio comunale 31 marzo 2005 n. 42, recante “Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani – Approvazione”;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune e dell’A.S.M.;

Visti i motivi aggiunti, depositati il 31 maggio 2006, con cui sono stati impugnati: la deliberazione della Giunta comunale di Prato 7 marzo 2006 n. 151, come integrata con deliberazione della Giunta comunale 21 marzo 2006 n. 209, recante “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani – Modifica” e dei relativi allegati, nonché la deliberazione del Consiglio comunale di Prato 30 marzo 2006 n. 47, recante “Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani – Piano finanziario – modifiche” e dei relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 28 marzo 2007, il Consigliere dott. Saverio Romano;

Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.Gratteri delegato da A.U.Serra e l’avv. L.Masi delegato da M.Giovannelli;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Con gli atti in epigrafe indicati, il comune di Prato ha istituito la Tariffa di Igiene Urbana, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del d.p.r. 27 aprile 1999 n. 158 ed ha approvato il relativo regolamento.

Tali atti, nella parte in cui disciplinano la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti da applicarsi agli “studi professionali” attribuendo a tale categoria di utenza i tetti massimi previsti dai punti 4.3 e 4.4 dell’allegato 1 al richiamato d.p.r. n. 158/99, essendo ritenuti illegittimi, sono stati impugnati dal dott. ing. Gianfranco Guazzino nella sua qualità di Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Prato e di Presidente del Comitato Unitario dei Professionisti (C.U.P.), nonché dai singoli liberi professionisti in epigrafe elencati, anche nella rispettiva qualità a fianco di ognuno indicata.

Avverso gli atti impugnati, sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) carenza di motivazione sulle ragioni di massima imposizione nei confronti degli utenti della categoria n. 11, comprendente gli “studi professionali”; assenza di un criterio omogeneo per tutte le categorie: per alcune è stato applicato un coefficiente minimo, per altre un coefficiente massimo, ancorché la tariffa sia unica per tutto il territorio comunale;

2) incompetenza del comune; i comuni della provincia di Prato sono riuniti in A.T.O., alla quale spetta la competenza in materia tariffaria.

Avverso i successivi provvedimenti sopra indicati, sono stati dedotti i seguenti motivi aggiunti:

3) carenza di motivazione sulle ragioni della massima imposizione prescelta per la categoria n. 11: il vizio già dedotto inficia anche i provvedimenti relativi all’anno 2006;

4) incompetenza: analogo al motivo già dedotto;

5) la Giunta comunale ha determinato la tariffa per il 2006 prima dell’approvazione del Piano finanziario da parte del Consiglio comunale.

Costituitisi in giudizio, l’amministrazione comunale e l’A.S.M. hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, per omessa notifica ai controinteressati; nel merito, hanno sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.

Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.

All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

1 – In via preliminare, si deve dare atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti, dell’ing. Andrea Carlo Breschi.

2 – Sono impugnati gli atti con i quali il comune ha istituito la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, in particolare i provvedimenti con i quali è stato approvato il piano finanziario ed è stato approvato il regolamento (con il ricorso introduttivo); sono stati altresì impugnati i provvedimenti di modifica della tariffa e del relativo regolamento (con i motivi aggiunti), impugnati nella parte in cui applicano alla categoria degli “studi professionali” i coefficienti massimi per la determinazione della tariffa.

Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati; secondo la difesa delle amministrazioni, dovendo il minor gettito derivante dall’applicazione di un più ridotto coefficiente nei confronti della categoria n. 11 essere compensato – stante l’invarianza dei costi – dall’aumento della tariffa per una o più delle altre categorie, queste vantano un interesse uguale e contrario a quello che fa capo ai ricorrenti, con la consegna che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ai soggetti controinteressati individuabili negli appartenenti alle altre 29 categorie previste.

L’eccezione è infondata.

Trattandosi dell’impugnativa, in via principale, di atti di natura regolamentare, non sono configurabili soggetti controinteressati. Inoltre, per essere qualificabile come tale, il controinteressato deve essere nominativamente indicato nell’atto impugnato o almeno individuabile attraverso di esso.

Per entrambe le ragioni esposte, nella fattispecie, non sussistono soggetti tecnicamente controinteressati all’accoglimento del ricorso in esame.

3 – Passando alla disamina del merito del gravame, il Collegio rileva, in primo luogo, che la T.I.A. – tariffa di igiene ambientale – istituita con il decreto legislativo d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 in sostituzione della previgente TARSU (tariffa sui rifiuti solidi urbani), ha natura tributaria (Cass. SS. UU., 8.3.2006 n. 4895), cosicché gli atti applicativi vanno impugnati (come hanno fatto gli stessi odierni ricorrenti) davanti alle commissioni tributarie.

I coefficienti, minimo e massimo, all’interno dei quali i comuni possono determinare la tariffa applicabile alla singola categoria, sono previsti nella tabella di cui all’allegato I al d.p.r. 27 aprile 1999 n. 158, recante il regolamento di attuazione.

I provvedimenti con i quali i comuni determinano la tariffa, previa individuazione, nell’ambito dell’intervallo consentito dal citato allegato I,  dei coefficienti per le varie categorie di utenze, costituiscono atti di normazione secondaria, aventi contenuto generale, assimilabili, per quanto qui interessa, agli atti relativi alla gestione dell’imposta comunale sugli immobili.

In materia di I.C.I., la giurisprudenza, ormai consolidata, è ferma nel ritenere che il comune non ha l’obbligo di motivare la quantificazione della percentuale di imposta all’interno dell’intervallo tra quattro e sei, più di quanto abbia l’obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione; e del resto onerare il comune di una simile incombenza equivarrebbe a introdurre ulteriori e più specifiche regole di quantificazione dell’imposta che la legge non ha previsto” (Cons. St., V, 10.7.2003 n. 4117).

Sempre in materia di I.C.I., nessuna norma prescrive che la determinazione dell’aliquota debba essere motivata né stabilisce i criteri ai quali dovrebbe ispirarsi la scelta relativa alla misura della tassazione; per cui, al di fuori del caso in cui il comune eserciti la facoltà di aumentare l’aliquota massima per straordinarie ragioni di bilancio, vale il principio generale (art. 3, secondo comma, legge n. 241/90), secondo cui la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale (Tar Lombardia, Milano, I, 10.10.2001 n. 6847). E non è dubbio che il provvedimento in questione, come tutti quelli con i quali il comune integra, in virtù dl potere attribuitogli dal legislatore, la fattispecie impositiva, si atteggi come fonte di normazione secondaria, per la quale non sussiste obbligo di motivazione alcuna (Tar Lombardia, citata).

Questo stesso Tribunale ha statuito che non soggiacciono ad obblighi di motivazione gli atti generali e quelli a contenuto normativo nel cui novero appartengono quelli di determinazione delle aliquote I.C.I. (Tar Toscana, I, 24.11.1998 n. 677).

Infatti, trattandosi di atto generale, per di più a carattere impositivo, va seguita quella giurisprudenza amministrativa che ha affermato la esclusione di obblighi di motivazione puntuale e specifica imposti dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990 (Tar Liguria, I, 3.2.2003 n. 138).

Né vale opporre che altra giurisprudenza (Tar Liguria, 5.10.2001 n. 922; Tar Emilia – Romagna, Bologna, 15.11.2001 n. 934) abbia affermato principi diversi.

Basta osservare, al contrario, che quella richiamata dai ricorrenti si riferisce alla TARSU, istituto essenzialmente diverso dalla T.I.A.

Infatti, il d. lgs. n. 507/1993 (istitutivo della TARSU) non prevedeva la fissazione di aliquote minime e massime entro cui i comuni potessero individuare quella applicabile, ma si limitava ad indicare criteri di massima di determinazione della tariffa, tali da richiedere un onere motivazionale a supporto della misura prescelta.

La giurisprudenza assolutamente prevalente, formatasi in materia di I.C.I., ha pertanto fissato i seguenti principi: a) gli atti comunali di determinazione della misura di tributi locali costituiscono atti di normazione secondaria, a contenuto generale, in quanto diretti indistintamente alla collettività e come tali esenti da obbligo motivazionale; b) ove sia prevista la facoltà di fissare la misura del tributo locale all’interno di un intervallo predeterminato dalla norma primaria, non è richiesta alcuna motivazione specifica laddove l’intervallo di riferimento sia stato rispettato.

Altrimenti opinando, si perverrebbe alla conclusione per cui i comuni dovrebbero motivare l’individuazione dei coefficienti prescelti per ognuna della ventinove categorie di utenze non domestiche indicate nell’allegato I al d.p.r. n. 158/99.

Sulla scorta delle considerazioni esposte, sono infondati il primo ed il terzo motivo (primo motivo aggiunto) dedotti dai ricorrenti.

4 – Con il secondo ed il quarto (secondo aggiunto) motivo, si deduce il vizio di incompetenza del comune, spettando all’A.T.O. N. 10, nella quale i comuni della provincia di Prato sono riuniti, la competenza in materia di tassa sui rifiuti urbani.

Il motivo è palesemente infondato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 8 e 23 del d. lgs. n. 22/1997, la tariffa è determinata dagli enti locali ed è applicata dagli enti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare; i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano la gestione dei rifiuti urbani mediante le forme previste dalla legge.

L’art. 3, coma 1, del d.p.r. n. 159/99 prevede, inoltre, che gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa.

5 – Parimenti infondato è il quinto motivo proposto (terzo motivo aggiunto)

Con esso si censura la delibera del 7 marzo 2006 n. 151, con cui la Giunta ha determinato la tariffa per l’anno 2006 prima dell’approvazione del piano finanziario da parte del Consiglio comunale (avvenuta con la successiva delibera n. 47 del 30 marzo 2006).

Oppone la difesa dell’amministrazione che le tariffe approvate con la deliberazione n. 47/2006 sono identiche a quelle approvate con la delibera n. 151/2006, con la conseguenza che la prima rappresenterebbe, comunque, la ratifica della seconda delibera.

Si rileva che, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del d. lgs. 22/1997 la tariffa è determinata “anche in relazione al piano finanziario degli interventi” relativi al servizio.

Con la deliberazione n. 151 del 7 marzo 2006 si è proceduto alla determinazione della tariffa sulla base del piano finanziario aggiornato predisposto dalla società A.S.M., contenente gli elementi esenziali per definire la politica tariffaria relativa all’igiene urbana per l’anno 2006.

L’atto di determinazione della tariffa è stato, dunque, assunto sulla base del piano finanziario già predisposto.

L’avvenuta approvazione del piano, da parte del consiglio comunale, ancorché successiva alla delibera di determinazione della tariffa, non ne comporta dunque l’illegittimità, atteso che, in forza del principio di conservazione degli atti giuridici, deve ammettersi l’effetto sanante della sopravvenuta approvazione rispetto alla corretta sequenza logica che avrebbe dovuto connotare il procedimento.

6 - Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va rigettato.

Spese ed onorari di giudizio, sussistendone giusti motivi, possono essere compensati tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dà atto della rinuncia dichiarata dal ricorrente Breschi; respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 28 marzo 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente

Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, est.

Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere

F.to Giovanni Vacirca

F.to Saverio Romano

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 MAGGIO 2007

Firenze, lì 29 MAGGIO 2007

                                   IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                      F.to Mario Uffreduzzi                         m.p.

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Ric. n. 1096/05