L'art. 13 del Codice prescrive quali informazioni devono essere fornite all'interessato al momento della raccolta dei suoi dati personali, ossia:
- le finalità e le modalità del trattamento;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
- i soggetti, incaricati o responsabili, che possono venirne a conoscenza
- l'ambito di diffusione;
- i diritti riconosciuti dalla legge;
- le generalità del titolare e del responsabile del trattamento dei dati o, se designato, del responsabile per l'esercizio dei diritti dell'interessato.
L'informativa:
Va infine segnalato che nel caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Codice, la P.A. nell'informare gli interessati deve fare espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento.
Oltre all'informativa specifica relativa ai procedimenti e/o a quella contenuta nei moduli relativi a istanze o dichiarazioni sostitutive, si consiglia ed è opportuno redigere e affiggere in luogo accessibile al pubblico un'informativa generale relativa all'attività del Servizio.
il modello generale di informativa va integrato e completato con gli elementi specifici del Servizio o del procedimento cui si riferiscono i dati personali raccolti e trattati.